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Regolamento

Regolamento

Art. 1: Ambito di Applicazione

Art. 2: Avvio Della Procedura Di Mediazione

Art. 3: Procedimento di Mediazione

Art. 4: Incontro o luogo di Mediazione

Art. 5: La Segreteria

Art. 6: Nomina del Mediatore

Art. 7: Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

Art. 8: Riservatezza del Procedimento

Art. 9: Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica

Art. 10: Esito del Procedimento

Art. 11: Spese e indennità del procedimento di mediazione. Agevolazioni fiscali.

Art. 12: Determinazione del valore della controversia

Art. 13: Indennità per i non abbienti

Art. 14: Registro ammissioni gratuito patrocinio

Art. 15: Forme di mediazione o conciliazione previste da norme

Art. 16: Sanzioni

Art. 17: Responsabilità delle parti

Art. 18: Trattamento dei dati personali

Art. 19: Modifiche del regolamento e della tabella delle indennità

Art. 20: Legge applicabile

Art. 21: Sorte delle mediazioni pendenti

 

Regolamento Organismo di Mediazione MEDIACON NOI  n.704/11

Organismo di Mediazione finalizzata alla Mediaconciliazione delle controversie civili e commerciali

Art.1: Ambito di Applicazione
Ai sensi del D.lgs. n. 28/10 e s.m. e i., il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie, civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge o su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Nel caso di sospensione o cancellazione di Mediacon Noi srl dal Registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso proseguiranno davanti ad uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta dell’organismo di cui sopra, provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente, su iniziativa anche di una delle parti in mediazione.

Art. 2: Avvio Della Mediazione
1. Chiunque (persona fisica o giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando la relativa” Istanza” su modello predisposto da Mediacon Noi ovvero su modello equipollente che comunque deve contenere:
a) il nome dell’organismo di Mediazione Mediacon Noi;
b) l’autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere la controversia;
c) il nome e cognome, nonché i dati anagrafici completi, i recapiti – anche telefonici e fax, e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata – delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti, presso i quali effettuare le comunicazioni;
d) materia delle controversie;
e) l’oggetto della controversia;
f) descrizione con indicazione dei fatti, delle questioni controverse e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
g) il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Nel caso di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, Mediacon Noi deciderà sul valore di riferimento in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti;
h) ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili;

Le parti sono responsabili per indicazioni inesatte, incomplete e/o non veritiere fornite all’Organismo.

2. L’istanza di Mediazione può essere presentata a Mediacon Noi con una delle seguenti modalità:
a) invio mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo di Mediacon Noi indicato sul sito istituzionale;
b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede legale di Mediacon Noi, indicato sul sito istituzionale;
c)qualsiasi altra modalità indicata sul sito istituzionale;

3. Mediacon noi comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell’organismo e delle parti. E’ esclusivo onere delle parti in mediazione, provvedere ad attivarsi per la interruzione dei termini di prescrizione e decadenza sottesi alle ragioni delle loro pretese, compiendo tutti gli atti necessari a ciò, in attesa del compimento delle proprie attività da parte dell’Organismo.

4. La parte convocata deve comunicare a Mediacon Noi, mediante deposito diretto presso la segreteria ovvero posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo di qualsiasi altra modalità indicata sul sito istituzionale, la propria adesione all’incontro, tempestivamente.

5. Mediacon noi in ogni caso ha facoltà, sentite le parti di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

6. Il deposito dell’Istanza di mediazione, nonché l’adesione della parte convocata al procedimento, ovvero l’eventuale richiesta di quest’ultima di differimento della data dell’incontro, costituiscono atto di accettazione integrale del presente Regolamento e delle tariffe applicate da Mediacon Noi.

7. La mediazione ha una durata non superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento, salvo diversa volontà delle parti.

8. Presenza delle parti e loro rappresentanza:
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

9. Presenza dell’avvocato:

  • a) Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
    Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
  • b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 3: Nomina del Mediatore
Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
Mediacon Noi, supportato, ove istituito, dal Comitato Tecnico Scientifico, designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti in appositi elenchi all’uopo predisposti in relazione alle specifiche competenze professionali dei mediatori.
Detti elenchi saranno espressamente predisposti tenendo conto non solo delle materie giuridiche ma di tutte le diverse materie di competenza possibile (tecniche, umanistiche, e così via).
Nella designazione del mediatore si terrà altresì conto del titolo di studio conseguito, del grado di difficoltà della controversia, dell’esperienza del mediatore, della disponibilità del medesimo e di ogni altro utile elemento all’individuazione del mediatore più adatto alla gestione della controversia che gli sarà affidata.
I criteri in base ai quali vengono designati i mediatori sono:
a- Competenza per materia: in base alle competenze per materia oggetto della procedura di mediazione;
b- Turnazione: nell’ambito della stessa specifica materia;
c- Preferenza eventualmente espressa dalle parti, in tal caso le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di Mediacon noi.
Possono essere iscritti all’Elenco predetto, coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
I mediatori iscritti negli Elenchi suddetti devono svolgere la loro attività nel rispetto dell’art. 4 del presente regolamento, e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente l’accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 4 del presente regolamento.
La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Il mediatore deve informare immediatamente Mediacon Noi e, eventualmente, le parti, dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta.
Nel caso in cui le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, da individuarsi nei succitati elenchi e tenendo conto dei medesimi criteri oggettivi per la nomina del primo mediatore, Mediacon Noi, provvederà alla nomina di un altro mediatore, sempre con rispetto delle succitate modalità, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata da Mediacon Noi.
Le parti possono richiedere a Mediacon Noi, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza Mediacon Noi nominerà un altro mediatore.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari con il compito di agevolare il mediatore nella soluzione della controversia.
Solo nel caso la controversia abbia ad oggetto situazioni particolari ovvero, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dall’accordo tra le parti. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e d’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Mediacon noi consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui alla normativa vigente in materia, anche ai mediatori di altri Organismi.

Art. 4: Incontro o luogo di Mediazione
Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore:
-ai sensi dell’’art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n.98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.”, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
– Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (ai sensi dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Luogo della Mediazione
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede territorialmente competente.
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
Tale luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
Mediacon Noi provvederà a fissare la data del primo incontro non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
È necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l’incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e del compenso dovuto a Mediacon Noi.
In ogni caso, l’adesione al tentativo di mediazione equivale ad accettazione incondizionata del presente Regolamento.
Il mediatore dirige l’incontro senza formalità, redigendo sommario processo verbale delle operazioni e predisponendo, ove necessario, il calendario del procedimento, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora lo ritenga opportuno.
Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi, col rispetto dei termini di durata previsti dal presente regolamento.
In ogni caso, la procedura di mediazione su richiesta delle parti, può comunque proseguire oltre i il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento.
Il mediatore, nell’ipotesi in cui sia richiesta la formulazione di una proposta, anche in caso di mancata adesione della controparte, svolge l’incontro con la sola parte istante.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la propria proposta, invitandole a far pervenire allo stesso, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
A specificazione di quanto previsto dall’art. 3 ultimo capoverso del presente regolamento, il mediatore può provvedere all’individuazione di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Napoli o delle sedi secondarie per gli affari ivi incardinati.

Mediazione in modalità telematica
La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche, che di seguito si descrivono:
Consenso
L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’Organismo.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
Piattaforma telematica
Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
La mediazione telematica:
è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
permette agli utenti di gestire l’intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’organismo di mediazione;
consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l’ausilio di un referente dell’organismo;
all’esito dell’incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell’intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
In caso di esito positivo della procedura di mediazione, i verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione.
In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
In caso di esito negativo della procedura di mediazione, la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata), sia a mezzo telefax e sia a mezzo inoltro via PEC a Mediacon noi del verbale sottoscritto autografamente ed in questi ultimi due casi, corredato dal documento di identità del firmatario.
Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica avviene on-line secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all’interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione.
Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest’ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
La piattaforma online utilizzata per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
La Segreteria dell’Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
Requisiti
Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
• casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
• kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione. Le stesse possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia.
Le persone giuridiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per definire la controversia. Tali poteri dovranno risultare da certificato o visura camerale aggiornata.
Previo consenso del mediatore e delle parti della Mediazione, possono partecipare all’incontro – ai fini del tirocinio assistito, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011 – altri mediatori iscritti negli elenchi di Mediacon noi o di altri Organismi di Mediazione che ne facciano espressa richiesta. In tal caso ogni tirocinante ha l’obbligo di sottoscrivere un’apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di Mediazione.
La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito dell’Istanza, salvo che la normativa in vigore al momento del deposito dell’Istanza di Mediazione non disponga diversamente.
Ove le parti abbiano proposto la mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto e quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del dlgs. 28\2010.
In ogni caso, la procedura di mediazione su richiesta delle parti, può comunque proseguire oltre i il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento.
Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale

Art. 5: La Segreteria
La Segreteria di Mediacon Noi amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia, né devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D. lgs. n. 28/10 chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione é tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile.
La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto di MEDIACON NOI siano riportati gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ed il numero progressivo attribuito al procedimento. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti previsti dal presente regolamento:
a) forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell’apposito registro tenuto anche su supporto informatico;
b) anche avvalendosi della procedura telematica, individua il mediatore e gli comunica l’avvenuta designazione per posta elettronica certificata e, se richiesto, anche a mezzo di SMS;
c) avuta conferma dell’accettazione dell’incarico da parte del mediatore, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione.
La Segreteria comunicherà alle parti in mediazione con posta certificata, ovvero ove le stesse siano sprovviste di pec, a mezzo messo notificatore, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo
utile a raggiungere lo scopo, con relative spese a suo carico:
– il nominativo del mediatore designato;
– la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
– le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;
– l’avviso che dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, il giudice, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del D. lgs. n. 28/10, potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, secondo comma del Codice di Procedura Civile.
Il Responsabile di Mediacon Noi, senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli organismi di Mediazione che ne faccia richiesta, ex art. 12 del D.M. 222/2004, per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal citato regolamento.
A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 7: Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
Il mediatore non può accettare la nomina quando è parte ovvero rappresenta o in ogni modo assiste parti in procedure di mediazione dinanzi all’Organismo, in quanto iscritto, oppure socio oppure perché riveste una carica a qualsiasi titolo; tale divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.
Il mediatore non può accettare la nomina quando ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
Chi svolge l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non decorreranno almeno due anni dalla definizione del procedimento. Tale divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
I mediatori non può accettare la nomina quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni.
Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Quando la procedura di mediazione è svolta dal Responsabile dell’Organismo, lo stesso contestualmente all’accettazione della nomina e alla firma della dichiarazione di imparzialità chiama a svolgere le funzioni di Responsabile dell’Organismo, limitatamente alla stessa procedura, un mediatore iscritto nell’elenco che, tra l’altro, laddove si renda necessario possa assolvere anche agli obblighi di cui all’art.14 comma 3 D. Lgs.28/2010

Art. 8: Riservatezza del Procedimento
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o delle sessioni non può essere registrato. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione di riservatezza. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutte le altre parti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti di Mediacon Noi, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento. Le parti della mediazione possono prendere visione degli allegati all’istanza di mediazione ed eventualmente chiedere l’estrazione di copie degli stessi previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 9: Accesso agli atti.
Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento, per i quali la legge o il regolamento non prevedono l’obbligo della riservatezza. Il responsabile designato dall’Organismo è obbligato a rilasciare copia previo pagamento dei relativi diritti. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. I dati, comunque raccolti, dall’Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 10: Esito del Procedimento
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
b) le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
c) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
d) nel naso di mancata possibilità di proseguire oltre il primo incontro informativo.
In tutti i casi in cui si sia tenuto l’incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all’incontro di mediazione.
Nell’ipotesi in cui l’incontro si sia svolto in videoconferenza l’autografia delle firme sarà certificata dal procedimento di firma digitale.
Nell’ipotesi sub a) al verbale é allegato l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti.
Nell’ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta.
Nell’ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si é concluso per la mancata partecipazione della parte.
Nell’ipotesi sub d) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si é concluso per la mancata possibilità di proseguire oltre il primo incontro informativo.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata, salvo l’ipotesi in cui sia possibile formulare una proposta anche in assenza di una delle parti, ai sensi del presente regolamento.
Una copia del verbale conclusivo e degli allegati ove previsti e/o la dichiarazione attestante l’esito del procedimento di mediazione, sarà rilasciata alle parti, previa richiesta e verifica dell’avvenuto versamento delle spese tutte e delle indennità, mentre l’originale degli atti sarà conservato presso Mediacon Noi.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento.

Art. 11: Spese e indennità del procedimento di mediazione. Agevolazioni fiscali.
In base alla legislazione vigente, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo, tassa e/o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di avvenuta mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro.
Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento l’indennità spettante a Mediacon Noi.
Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40.00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, da ciascuna parte aderente al tentativo di mediazione, al momento del deposito della sua adesione al procedimento, pena la sospensione della stessa. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. In ogni caso, oltre alle spese di avvio, le parti sono tenute al rimborso delle spese vive documentate sostenute dall’Organismo.
Per le indennità di mediazione è dovuto, da ciascuna parte aderente l’importo indicato nelle tabelle allegate al presente Regolamento che deve essere corrisposto in misura non inferiore alla metà prima dell’incontro di mediazione; in caso contrario, la Segreteria può sospendere il procedimento.
Intervenuto il pagamento il procedimento prosegue con la fissazione del primo incontro di mediazione.
È comunque facoltà di Mediacon Noi dichiarare concluso il procedimento per mancato pagamento della metà delle spese di mediazione.
Le indennità di mediazione comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti e sono dovute in solido da ciascuna parte, anche nell’eventualità di abbandono del procedimento.
Qualora l’istanza di mediazione sia proposta da più parti o nei confronti di più parti che abbiano la medesima posizione rispetto all’oggetto della domanda di mediazione ovvero rappresentino, a giudizio di Mediacon Noi, il medesimo centro di interesse, l’indennità è dovuta una sola volta per centro di interesse.
L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, è determinato a norma della tabella A.
La misura delle indennità, in ossequio alle disposizioni di legge, varierà secondo le seguenti misure:
a) si opera una riduzione dell’importo dell’indennità, che sarà di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri scaglioni per le materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010;
b) in caso di successo della mediazione, l’importo dell’indennità sarà aumentata del 25%.
c) nel caso di formulazione della proposta (ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 28/2010) opera l’aumento di un quinto.
Il Mediatore, in casi del tutto eccezionali ed al mero fine di favorire l’accesso alla procedura laddove nel corso dell’incontro informativo si renda conto che la misura delle stesse è causa ostativa, sentito il Responsabile dell’Organismo, può concedere, ad entrambe le parti, una riduzione delle indennità sopra previste nel causo in cui la procedura abbia esito negativo.

Nelle mediazioni sollecitate dal giudice l’indennità di Mediazione:
a) in caso di successo della mediazione sarà aumentata da Mediacon Noi, in misura pari al 25%;
b) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.L. vo n. 28/2010 sarà aumentata da Mediacon Noi in misura pari al 20%;
c) in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, l’indennità può essere aumentata del 20%.
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.

Art. 12: Determinazione del valore della controversia
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima dello stesso, Mediacon Noi decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 13: Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Condizioni reddituali per l’ammissione Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Istanza per l’ammissione anticipata. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter D. lgs 28/2010, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1. La mancata esibizione della predetta accettazione da parte del consiglio dell’Ordine degli avvocati, comporta la decadenza dal beneficio di ammissione al Gratuito Patrocinio, con il conseguente obbligo di procedere al pagamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione.

Art. 14: Registro ammissioni gratuito patrocinio
Mediacon Noi tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.
Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.

Art. 15 – Forme di mediazione o conciliazione previste da norme
Nei casi in cui delle norme prescrivano delle forme determinate, affinché la Mediazione o la Conciliazione abbia gli effetti legali voluti dalla legge, si applicano le sole disposizioni del Regolamento compatibili con la normativa di riferimento.

Art. 16 – Sanzioni
La violazione dell’obbligo di riservatezza della procedura e dell’imparzialità nella nomina dei mediatori comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari della sospensione o esclusione dagli incarichi di mediatore e/o dalla lista dei mediatori, nonché dai ruoli ricoperti nell’ambito di Mediacon Noi (ad es. da membri della Segreteria, responsabili delle sedi secondarie, collaboratori ecc.). Le decisioni sono prese insindacabilmente da Mediacon Noi, previa verifica delle ragioni degli interessati.

Art. 17 – Responsabilità delle parti
Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all’Art. 2, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
b) il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c) le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
d) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
i) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
j) ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura

Art. 18 – Trattamento dei dati personali
Mediacon Noi garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali inviati dalle parti ed il rispetto delle normative vigenti in materia. È consentita solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all’identità delle parti, salva diversa volontà delle parti.

Art. 19 – Modifiche del regolamento e della tabella delle indennità
Mediacon Noi può modificare il Regolamento e la Tabella delle indennità, previa approvazione da parte del Responsabile del Registro, rispettando gli obblighi, anche di pubblicità, previsti dalla normativa di riferimento, ma le modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento dell’avvio della procedura di Mediazione.

Art. 20 – Legge applicabile
La Mediazione presso Mediacon Noi è regolata e produce gli effetti che sono stabiliti dalle normative italiane applicabili.

Art. 21 – Sorte delle mediazioni pendenti
Nel caso di sospensione o cancellazione dal Registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso proseguiranno davanti ad uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune d’accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta dell’organismo di cui sopra, provvederà il presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente.

ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

 

Allegato I.
Tabella A delle indennità di Mediazione di Mediacon Noi srl;

Allegato II.
Scheda di valutazione del servizio di Mediazione di Mediacon Noi srl;