Mediazione e gratuito patrocinio: requisiti di ammissione
Quali sono i requisiti che deve possedere il soggetto che presenta la domanda di ammissione per il patrocinio gratuito per la procedura di mediazione
Patrocinio gratuito anche per la mediazione
Una delle novità più importanti della riforma Cartabia è rappresentata dalla previsione del gratuito patrocinio per il procedimento di mediazione civile e commerciale.
Il legislatore ha dedicato all’istituto del gratuito patrocinio per il procedimento di mediazione civile il capo II bis (articolo 15 bis – articolo 15 decies) del decreto n. 28/2010.
Patrocinio gratuito: limiti di applicabilità alla mediazione
Prima di analizzare i requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto che presenta la domanda di ammissione al patrocinio gratuito per la mediazione, sono necessarie delle precisazioni.
Dalla formulazione letterale del comma 1 dell’articolo 15 bis, dedicato alla introduzione del gratuito patrocinio nella mediazione e al suo ambito di applicazione, emergono infatti due aspetti molto importanti della disciplina.
Prima di tutto la norma chiarisce che il patrocinio gratuito è previsto in favore dei soggetti che si trovano in difficoltà economica solo se la mediazione è obbligatoria per legge e solo se viene raggiunto l’accordo di conciliazione.
Questo significa che per la mediazione l’assistenza di un avvocato pagato dallo Stato in favore di soggetti non abbienti:
- è limitata solo ai casi previsti dall’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010 per i quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- è subordinata al raggiungimento dell’accordo di conciliazione.
Requisiti di ammissione al patrocinio gratuito per la mediazione
Chiariti i limiti di applicabilità dell’istituto del patrocinio gratuito in favore del soggetto che avvia o viene invitato a prendere parte al procedimento di mediazione, è necessario individuare i requisiti di ammissione di cui lo stesso deve essere in possesso.
Il soggetto che vuole farsi assistere da un avvocato pagato dallo Stato infatti deve essere non abbiente.
In parole semplici, deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica che non gli consente di pagarsi da solo l’assistenza di un legale.
Questo requisito non è rimesso al caso. E’ la legge che stabilisce le condizioni reddituali che legittimano il soggetto in difficoltà a fare domanda.
In particolare, il requisito reddituale per l’ammissione al patrocinio gratuito è rappresentato dalla titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche. Reddito che deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi e che non può superare l’importo indicato nell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che contiene il Testo Unico in materia di spese di giustizia.
L’importo per l’ammissione al patrocinio gratuito previsto da questa norma, aggiornato di recente dal decreto 10 maggio 2023, pubblicato sulla GU del 6 giugno 2023, è pari ad Euro 12.838,01.
Regole sul requisito reddituale in casi particolari
L’importo indicato per il richiedente singolo subisce però delle variazioni se costui convive con il coniuge o con altri familiari. In questo caso nel conteggio si deve tenere conto anche dei redditi che ogni familiare convivente consegue nello stesso periodo.
Un’altra precisazione importante per procedere al calcolo corretto dell’importo del reddito per fare domanda riguarda i redditi che concorrono alla determinazione del limite.
Il comma 3 dell’articolo 76 prevede, infatti, che si debba conto, ai fini del calcolo, anche dei redditi esenti dall’IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero a imposta sostitutiva.
Da segnalare infine la disciplina specifica prevista per i redditi prodotti all’estero da un cittadino che non appartiene all’Unione Europea.
Il comma 3 dell’articolo 15 quater del decreto legislativo n. 28/2010 in questo caso prevede l’obbligo, a carico del richiedente, di presentare, a corredo della domanda di ammissione, una certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato in relazione al reddito.
In caso di impossibilità, la legge prevede la produzione alternativa di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, che deve essere redatta in base alle regole previste dall’articolo 47 del DPR n. 445/2000, ossia nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Questa novità consente anche a chi ha risorse finanziarie ridotte di poter ricorrere alla mediazione.


